11/01/2026 strategic-culture.su  16min 🇮🇹 #301504

 De violents raids aériens américains sur Caracas et des bases militaires vénézuéliennes

Venezuela: tutte le violazioni del diritto internazionale e costituzionale Usa perpetrate da Donald Trump

Giulio Chinappi

L'operazione militare lanciata dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump contro il Venezuela ha sollevato gravi questioni legali. Dalle norme inderogabili del diritto internazionale - come la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione di Montego Bay - fino alle disposizioni della Costituzione americana, emergono violazioni sostanziali dei principi di legalità e dello stato di diritto, sia sul piano esterno che interno.

Nelle ultime settimane del 2025, il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato apertamente di imporre un blocco navale al Venezuela, esigendo la consegna delle risorse petrolifere e minerarie del Paese sudamericano e procedendo al sequestro di alcune petroliere. Le dichiarazioni di Trump sono state giudicate dal governo di Caracas come una "grottesca minaccia" e una grave violazione del diritto internazionale, finalizzata a "rubare le ricchezze" della nazione. L'escalation retorica si è ben presto tradotta in azioni militari concrete: ai primi di gennaio 2026, forze statunitensi hanno condotto bombardamenti sul territorio venezuelano e un'incursione armata culminata con la cattura forzata del presidente Nicolás Maduro. Gli Stati Uniti, per bocca dello stesso Trump, hanno quindi dichiarato di "comandare" in Venezuela, lasciando intendere l'intenzione di gestire il paese e sfruttarne il petrolio. Questa aggressione militare unilaterale - la prima di tale portata nel continente americano in tempi recenti - ha immediatamente suscitato allarme e condanna sia da parte delle autorità venezuelane che di numerosi attori internazionali.

In questo articolo, tenteremo di esaminare le principali violazioni perpetrate dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, prima sul piano del diritto internazionale (compresi la Carta ONU e il diritto del mare) e successivamente rispetto al diritto costituzionale statunitense, in particolare la War Powers Resolution del 1973 e la Costituzione degli USA (Articolo I, sezione 8).

1. Violazioni del diritto internazionale

1.1 Il divieto di aggressione nella Carta delle Nazioni Unite

L'architettura del diritto internazionale moderno si fonda sul divieto del ricorso alla forza nelle relazioni tra Stati, sancito dall'Articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite. Tale norma proibisce la minaccia o l'uso della forza "contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica" di qualsiasi Stato, salvo eccezioni specifiche. Nel caso dell'aggressione contro il Venezuela, gli Stati Uniti hanno palesemente violato questo principio: né vi era una situazione di legittima difesa (in assenza di attacchi armati da parte venezuelana), né tantomeno un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU secondo il Capitolo VII della Carta. Al contrario, Washington ha agito unilateralmente, usando la forza armata per obiettivi di cambio di regime e appropriazione di risorse - finalità totalmente estranee alle basi legali previste dal diritto internazionale.

Organismi internazionali e giuristi hanno subito inquadrato l'azione come atto di aggressione illegale. In una presa di posizione congiunta, un gruppo di esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ha dichiarato che "non esiste diritto di imporre sanzioni unilaterali mediante un blocco armato", sottolineando che un blocco navale costituisce "un uso della forza proibito in virtù dell'Articolo 2(4) della Carta ONU". Gli esperti hanno ricordato che un simile blocco rappresenta un'aggressione armata illegale, come peraltro riconosciuto nella Definizione di Aggressione adottata dall'Assemblea Generale nel 1974. In altre parole, l'operazione statunitense configura un "attacco armato" ai sensi dell'Articolo 51 della Carta, legittimando in teoria il diritto di autodifesa del Venezuela. Le Nazioni Unite, attraverso il Segretario Generale António Guterres, hanno espresso "profonda preoccupazione" per l'intervento militare di Washington, ribadendo la necessità di rispettare il diritto internazionale e di ricercare soluzioni pacifiche e inclusive.

Oltre a violare gli articoli citati, l'aggressione statunitense ha offeso il principio cardine della sovranità statale e della non ingerenza. L'invio di forze armate sul suolo venezuelano e i bombardamenti a Caracas costituiscono una palese lesione dell'integrità territoriale del Venezuela. Tali azioni unilaterali - non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza - hanno quindi infranto anche gli Articoli 39 e 42 della Carta delle Nazioni Unite, che riservano esclusivamente al Consiglio il potere di determinare l'esistenza di minacce alla pace e di autorizzare, se necessario, l'uso della forza per il mantenimento della sicurezza internazionale. Nessun via libera in tal senso è mai stato richiesto né concesso per il caso venezuelano. In definitiva, l'uso della forza da parte degli USA contro uno Stato sovrano privo di mandato internazionale va configurato ipso facto come atto di aggressione. Esso mina uno dei pilastri fondamentali dell'ordine giuridico globale emerso dopo il 1945, con potenziali ricadute gravissime: come hanno avvertito gli esperti ONU, "il rispetto dello stato di diritto internazionale, della sovranità, del divieto dell'uso della forza, del non intervento e della soluzione pacifica delle controversie è essenziale per preservare la pace e la stabilità mondiale".

1.2 Libertà di navigazione e sovranità marittima: la Convenzione sul Diritto del Mare

Un aspetto peculiare di questa crisi riguarda l'annunciato blocco navale e le operazioni militari statunitensi nelle acque circostanti il Venezuela, elementi che chiamano in causa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (nota anche come Convenzione di Montego Bay o UNCLOS). La UNCLOS codifica principi consuetudinari fondamentali, tra cui la libertà di navigazione negli spazi marittimi internazionali e il rispetto della sovranità marittima degli Stati costieri. In base all'Articolo 87 della Convenzione, "il mare aperto è aperto a tutti gli Stati" e le navi mercantili hanno diritto a navigare liberamente senza interferenze. Corollario di tale principio è che, in alto mare, ogni imbarcazione è sottoposta esclusivamente alla giurisdizione dello Stato di bandiera (UNCLOS art. 92) e nessuno Stato può esercitare coercizione su navi straniere in tempo di pace. Inoltre, l'Articolo 301 della UNCLOS ribadisce che, nell'esercizio dei propri diritti sul mare, gli Stati devono astenersi dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, in conformità ai principi di diritto internazionale enunciati dalla Carta ONU.

Alla luce di questi principi, l'imposizione di un blocco navale unilaterale ai danni del Venezuela costituisce una palese violazione del diritto del mare. In assenza di uno stato di guerra legittimamente riconosciuto o di un mandato internazionale, gli Stati Uniti non hanno alcun titolo per ostacolare il traffico marittimo da e per le coste venezuelane. Ogni eventuale intercettazione o fermo di naviglio civile in alto mare, disposto al di fuori di un quadro legale condiviso, lede il principio di libertà di navigazione garantito dall'UNCLOS. Va sottolineato che il diritto internazionale ammette il blocco navale solo come misura di guerra, soggetta a stringenti condizioni di legalità nell'ambito di un conflitto armato dichiarato e regolato (come previsto, ad esempio, dal Manuale di Sanremo sul diritto bellico marittimo). Nel caso in esame, tuttavia, l'azione statunitense non può beneficiare di alcuno status bellico legittimo: al contrario, è essa stessa un atto di guerra ingiustificato. Di conseguenza, l'uso della forza contro navi straniere eventualmente intercettate nell'ambito del blocco configurerebbe non solo una violazione della UNCLOS, ma anche dell'Articolo 2(4) della Carta ONU. Dottrina e prassi concordano infatti nel ritenere che un attacco armato contro una nave battente bandiera estera equivalga a un attacco contro lo Stato di bandiera stesso, potenzialmente qualificabile come casus belli.

Nel contesto venezuelano, le iniziative statunitensi hanno concretamente minacciato i diritti di navigazione e la sovranità marittima del Paese. Il dispiegamento di una robusta forza navale USA nel Mar dei Caraibi (annunciato da Washington a fine 2025) e l'ordine di "blocco di tutti i cargo petroliferi sanzionati" da e per il Venezuela si sono tradotti in atti di interdizione navale unilaterale. Tali atti hanno indotto il governo di Caracas a riaffermare la propria sovranità sulle acque territoriali e il proprio "diritto alla libera navigazione e al libero commercio nel Mar dei Caraibi e negli oceani del mondo", denunciando presso le Nazioni Unite quella che è stata definita una "gravissima violazione del diritto internazionale". Fonti venezuelane hanno sottolineato come gli Stati Uniti pretendessero di appropriarsi del petrolio e delle risorse minerarie venezuelane, ponendo in essere un "blocco militare navale assolutamente irrazionale" volto a piegare la volontà sovrana di Caracas. In questo senso, l'aggressione presenta anche un profilo di "pirateria statale" o comunque di uso illecito della forza in mare per fini economici, del tutto incompatibile col quadro giuridico internazionale vigente. La conseguenza è stata un pronunciamento netto da parte degli organismi internazionali: gli esperti ONU hanno qualificato il blocco navale USA come "un attacco armato" e un "crimine di aggressione", avvertendo che esso minaccia gravemente il diritto alla vita e altri diritti umani fondamentali della popolazione venezuelana e regionale. Essi hanno invocato l'azione collettiva della comunità internazionale per far cessare il blocco e ripristinare la legalità, incluso l'eventuale intervento dell'Assemblea Generale ONU e di altri Stati mediante misure diplomatiche e giudiziarie.

1.3 Violazione dell'immunità personale del Capo dello Stato

Un ulteriore profilo di illegalità, spesso sottovalutato nel dibattito pubblico, riguarda la violazione dell'immunità del presidente Nicolás Maduro in quanto Capo dello Stato in carica. Nel diritto internazionale generale, infatti, le più alte cariche dello Stato godono di una protezione rafforzata, comunemente definita immunità personale (ratione personae), che include anche l'inviolabilità: mentre l'ufficiale è in carica, uno Stato estero non può sottoporlo alla propria giurisdizione penale né, a maggior ragione, arrestarlo o detenerlo. La Corte internazionale di giustizia, nel caso Arrest Warrant (RD Congo c. Belgio), ha chiarito che tali immunità non sono privilegi "privati", ma garanzie funzionali necessarie a consentire l'effettivo esercizio delle funzioni statali nelle relazioni internazionali, e ha ricordato che figure come il ministro degli Esteri, "come il Capo dello Stato o il Capo del Governo", sono riconosciute quali rappresentanti dello Stato in virtù della sola carica.

La Corte ha inoltre affermato, in termini netti, che la protezione copre l'individuo "contro qualsiasi atto di autorità di un altro Stato che lo ostacolerebbe nell'esercizio delle sue funzioni", e che l'arresto in uno Stato estero impedisce chiaramente lo svolgimento del mandato. Ne discende che il rapimento transfrontaliero di un presidente in carica non è soltanto un uso della forza o un'ingerenza nella sovranità altrui, ma costituisce anche una lesione autonoma dell'immunità e dell'inviolabilità personale del Capo dello Stato, cioè una negazione pratica dell'eguaglianza sovrana: se un governo straniero può dichiarare "criminale" un presidente e catturarlo con le proprie forze, la rappresentanza internazionale dello Stato viene annichilita per via di fatto.

È importante aggiungere, per evitare equivoci, che la stessa Corte distingue tra immunità e impunità: l'immunità è un ostacolo procedurale temporaneo all'azione penale straniera, non un'assoluzione nel merito. Proprio per questo, anche nell'ipotesi di accuse gravissime, la Corte non ha riconosciuto eccezioni consuetudinarie che autorizzino tribunali nazionali stranieri ad aggirare l'immunità dell'ufficiale in carica; eventuali responsabilità possono essere perseguite dallo Stato di appartenenza, tramite rinuncia espressa all'immunità, dopo la cessazione dalla carica per atti non coperti, o davanti a talune giurisdizioni penali internazionali dotate di competenza. In assenza di uno di questi presupposti, l'arresto o la detenzione del Capo dello Stato da parte di un altro Paese resta un atto internazionalmente illecito, che aggrava ulteriormente la rottura dell'ordine giuridico internazionale e rafforza la tesi della sostituzione delle regole con la forza.

2. Violazioni del diritto costituzionale degli Stati Uniti d'America

Parallelamente ai profili di illegalità internazionale, l'aggressione al Venezuela ha posto in rilievo anche gravissime violazioni del diritto interno statunitense, in particolare per quanto concerne la separazione dei poteri in materia di guerra. La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce infatti al Congresso - e non al Presidente - la facoltà di dichiarare guerra e di autorizzare l'uso della forza offensiva all'estero. L'Articolo I, sezione 8 della Costituzione elenca tra le prerogative del Congresso il potere di "dichiarare guerra", di "costituire e mantenere le Forze Armate" e di emanare tutte le leggi necessarie a governare tali forze. Al Presidente, in base all'Articolo II, resta il ruolo di Comandante in capo delle Forze armate, ma ciò tradizionalmente si intende limitato alla conduzione delle operazioni una volta autorizzate e alla capacità di "respingere attacchi improvvisi" in caso di emergenza. Questa ripartizione, risalente ai dibattiti della Convenzione Costituzionale del 1787 e confermata dalla Corte Suprema già nel 1801, riflette il principio che le decisioni di impegnare la nazione in un conflitto armato spettino al ramo legislativo, più vicino al popolo, al fine di evitare avventure belliche personali dell'Esecutivo.

Nel caso dell'azione contro il Venezuela, il Presidente Trump ha oltrepassato in modo flagrante questi limiti costituzionali. Come ha osservato il presidente del Brennan Center for Justice, "l'operazione di bombardamento e decapitazione del regime in Venezuela è stata incostituzionale: la Costituzione conferisce al Congresso, non al Presidente, il potere di decidere quando, dove e contro chi gli Stati Uniti intraprendono una guerra". Al momento dell'attacco non vi era alcuna dichiarazione di guerra né un'autorizzazione preventiva del Congresso. Va notato che nessun militare statunitense era sotto minaccia incombente da parte del Venezuela, né il paese rappresentava un pericolo immediato per la sicurezza degli USA. L'uso offensivo della forza in queste circostanze richiedeva dunque, sul piano costituzionale, un esplicito via libera del potere legislativo - via libera che non è mai stato nemmeno richiesto. Anzi, nei mesi precedenti l'amministrazione Trump aveva ripetutamente assicurato ai parlamentari che "non avrebbe intrapreso operazioni di cambio di regime", salvo poi agire di sorpresa. L'attacco al Venezuela rappresenta così "una palese violazione dell'ordine costituzionale", come l'hanno definita gli esperti, poiché intrapreso senza dichiarazione di guerra, senza attacchi subiti, e anzi basandosi solo sulla volontà unilaterale di un singolo leader.

Di particolare rilievo è inoltre la violazione della War Powers Resolution del 1973, la legge federale varata all'indomani della guerra del Vietnam con l'obiettivo di prevenire interventi militari decisi unilateralmente dal Presidente. La War Powers Resolution (WPR) ribadisce il ruolo centrale del Congresso nelle decisioni di guerra e al contempo delinea la procedura che il Presidente deve seguire nel caso disponga l'uso delle forze armate in assenza di una dichiarazione di guerra formale. In base a questa legge, il Presidente può impiegare temporaneamente truppe in situazioni di emergenza solo notificando il Congresso entro 48 ore e ottenendo una autorizzazione esplicita entro 60 giorni (o 90 giorni in totalità, considerando eventuali proroghe di 30 giorni) per proseguire le operazioni. Nel caso venezuelano, tali prescrizioni sono state del tutto ignorate. L'intervento militare è stato pianificato segretamente per mesi e scatenato senza alcuna consultazione né informativa preventiva ai leader del Congresso. Le notizie disponibili indicano che l'Amministrazione non ha trasmesso la relazione obbligatoria entro 48 ore dall'inizio delle ostilità, né ha mai ottenuto un'autorizzazione parlamentare per prolungare la presenza di forze statunitensi sul campo oltre il periodo consentito. Al contrario, l'offensiva è stata condotta "dietro le quinte, senza dibattito pubblico e basandosi su interpretazioni distorte della legge", come ha commentato un'analisi giuridica, configurando un'inedita usurpazione del potere di guerra del Congresso.

Questa situazione ha sollevato un immediato allarme in seno allo stesso Congresso degli Stati Uniti. Appena emerse le notizie dei bombardamenti, un gruppo bipartisan di parlamentari ha proposto una risoluzione ex War Powers Resolution per imporre il ritiro delle forze statunitensi e riaffermare che spetta al Congresso decidere sull'uso della forza. Nelle parole del Senatore Chuck Schumer, leader dell'opposizione al Senato, "se questa risoluzione passerà in entrambe le camere, il Presidente dovrà sottostare alla Costituzione". Anche esponenti repubblicani moderati hanno espresso disagio di fronte all'operato di Trump, evidenziando che il bypass delle prerogative congressuali crea un pericoloso precedente. Sebbene i tentativi iniziali di bloccare l'intervento non abbiano ottenuto i voti necessari (una proposta alla Camera per vietare attacchi unilaterali contro unità navali venezuelane è stata respinta di misura), il dibattito ha segnato un raro momento di unità tra i legislatori nel rivendicare la loro autorità costituzionale. Commentatori autorevoli hanno ricordato che neanche i precedenti controversi - come l'invasione di Panama nel 1989 per rovesciare il generale Noriega - erano giunti a tanto: in quel caso il presidente George H. W. Bush si appellò (pur in modo discutibile) a un casus belli di autodifesa, giacché Panama aveva dichiarato lo stato di guerra contro gli USA e forze panamensi avevano attaccato militari nordamericani. Nulla di simile è avvenuto con il Venezuela, che non ha commesso alcuna aggressione contro gli Stati Uniti. Di conseguenza, l'azione di Trump in Venezuela rappresenta un salto di qualità nell'erosione dei vincoli costituzionali, che richiede una vigorosa risposta istituzionale per ripristinare l'equilibrio dei poteri previsto dai Padri fondatori.

3. Conclusioni

L'analisi delle vicende intorno all'aggressione militare statunitense contro il Venezuela rivela una duplice e preoccupante cesura rispetto allo stato di diritto: da un lato, la rottura delle norme fondamentali del diritto internazionale, e dall'altro la violazione delle garanzie del diritto costituzionale interno degli USA. Sul piano internazionale, l'uso della forza da parte dell'amministrazione Trump costituisce un palese strappo alla Carta delle Nazioni Unite, che proibisce guerre di aggressione e interventi non autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. L'azione unilaterale ha ignorato la procedura collettiva di sicurezza prevista dagli Articoli 39 e 42 della Carta e ha disatteso il principio che solo in casi di autodifesa o su mandato ONU sia lecito ricorrere alle armi. Inoltre, la minaccia e l'attuazione di un blocco navale hanno calpestato i principi sanciti dalla Convenzione ONU sul Diritto del Mare, in particolare la libertà di navigazione e la sovranità marittima di uno Stato costiero nelle proprie acque. Tali atti equivalgono, secondo la qualificazione giuridica prevalente, a un atto di aggressione armata ingiustificato, ponendo gli Stati Uniti in aperto contrasto con l'ordine legale internazionale che essi stessi hanno contribuito a edificare nel secondo dopoguerra.

Parallelamente, sul piano interno, la decisione di intraprendere un'operazione di "regime change" senza il coinvolgimento del Congresso ha violato il dettato costituzionale americano e la War Powers Resolution del 1973, erodendo i controlli e contrappesi destinati a prevenire guerre avventate. L'episodio venezuelano dimostra come l'accentramento del potere di guerra nelle mani dell'Esecutivo - in assenza di un dibattito democratico e di un'autorizzazione rappresentativa - costituisca non solo un abuso di potere, ma anche un pericolo per la stessa democrazia statunitense. I Padri fondatori, memori dei conflitti che avevano vissuto, affidarono deliberatamente la decisione di fare la guerra al ramo legislativo: già James Madison, quarto presidente dal 1809 al 1817, avvertiva che l'Esecutivo è "l'organo di potere più incline alla guerra" e che la Costituzione, "con cura meticolosa, ha attribuito la questione della guerra al Congresso". Scavalcare tali principi significa tradire un caposaldo del costituzionalismo statunitense.

In definitiva, l'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela durante il governo Trump rappresenta un caso da manuale di illegalità internazionale e domestica. Essa ha suscitato una forte reazione: il Venezuela e i suoi alleati hanno denunciato l'accaduto in tutte le sedi, mentre all'interno degli USA il Congresso è stato spinto a tentare di riaffermare la propria autorità. Tuttavia, il danno inferto alle norme potrebbe avere conseguenze durature se non adeguatamente sanzionato. La vicenda evidenzia l'importanza cruciale di difendere l'ordine giuridico internazionale, basato sul rispetto della sovranità e la proibizione dell'uso della forza, e al contempo di vigilare sul rispetto delle procedure costituzionali che governano le scelte di guerra. Solo ristabilendo il primato del diritto - nelle aule dell'ONU come in quelle del Congresso di Washington - si potrà evitare che simili episodi di aggressione unilaterale si ripetano, compromettendo la pace regionale e la credibilità delle istituzioni sia internazionali che interne agli Stati Uniti.

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